Notaio per contratto di compravendita a Brescia • Montichiari • Desenzano del Garda
Se stai cercando un notaio per redigere un contratto di compravendita, lo studio del Notaio Elena Bonini è in grado di assicurarti massima competenza ed efficenza in materia societaria.
Il contratto di compravendita è il negozio giuridico con cui il venditore trasferisce all’acquirente la proprietà (o altro diritto reale) di un bene mobile o immobile dietro corrispettivo di un prezzo. La compravendita è un contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso.
Gli elementi essenziali di tale negozio sono quindi il trasferimento della proprietà di un bene (o altro diritto) ed il corrispettivo. Le spese del contratto di compravendita sono generalmente a carico dell’acquirente ma le parti possono pattuire che le stesse facciano capo al venditore.
Altro elemento essenziale della compravendita è l’oggetto che deve essere prima di tutto lecito. Sul piano soggettivo l’ordinamento pone limiti agli amministratori di beni dallo Stato, dei quali non possono rendersi acquirenti o a coloro che sono per legge amministratori di beni altrui, con riferimento proprio ai beni degli amministratori.
Esistono diversi tipi di contratti di compravendita soprattutto con riferimento al trasferimento di beni immobili.
Esiste la vendita con prezzo a chiamare, (on call) stabilito cioè sulla base dei prezzi indicati in una data piazza.
Esiste la vendita CIF (Costi, insurance, Freight) FAS e FDS (Costi, Insurance, Fret) cioè in cui la pattuizione di un prezzo è comprensiva anche delle spese di trasporto e di quelle di assicurazione della merce.
Il più comune contratto di compravendita è quello relativo a beni immobili, si dice che abbia effetti reali ciò significa che il pagamento del prezzo e la consegna del bene sono obblighi che nascono dal contratto, mentre il trasferimento della proprietà non è oggetto di obbligo ma avviene istantaneamente non appena le parti abbiano sottoscritto il relativo contratto.
Nel contratto di compravendita quindi:
– il compratore ha l’obbligo di pagare il prezzo;
– il venditore ha l’obbligo di consegnare la cosa e l’obbligo di garantire la mancanza di vizi e difetti.
Importante novità in materia di pagamento del prezzo è stata introdotto con la legge di stabilità del 2014 (L. 27.12.2013 n. 14 commi 63 e seguenti dell’art. 1); i cui decreti attuativi sono entrati in vigore solo recentemente.
Il prezzo concordato può essere versato dall’acquirente in un speciale conto dedicato ed intestato al Notaio il quale svincolerà la somma solo dopo aver adempiuto gli obblighi di registrazione e trascrizione.
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